Descrizione

 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

  • VISTO l’art. l0, comma 3, lettera a) del T.U. n. 297/94;
  • VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 275/99;
  • VISTA la L. 53/03;
  • VISTO l’art. 20 del D.L.vo 196/03;
  • VISTO il D.Lgs. n. 59/04;
  • VISTI il DPR 249/98 e il DPR 235/07;
  • VISTE le linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica emanate il 15/3/2007;
  • VISTA la L. 107/15 e i suoi decreti applicativi;
  • VISTO l’art. 40 del D.I. 44/01 novellato nel DI 129/18;
  • VISTO il GDPR 25 maggio 2018;
  • VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento d’Istituto, a sostituzione di quello attualmente in vigore:

EMANA

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO – adottato nella seduta del Consiglio di Istituto del 21.02.’19 con delibera n. 622

I docenti, gli alunni, i genitori e tutto il personale in servizio nell’Istituto sono tenuti, per quanto di competenza, ad osservare il presente regolamento.

 

Titoli

Art.1 – Attribuzioni del consiglio d’istituto
Il Consiglio di Istituto, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell’Istituzione Scolastica ed ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'Istituzione Scolastica. Esso, in particolare su proposta del Dirigente Scolastico:
  • delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;
  • definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento;
  • approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
  • approva il bilancio annuale, il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico e per l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola;
  • delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili dei servizi; il regolamento della scuola inoltre deve stabilire le modalità:
    a. per l’uso ed il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, della biblioteca;
    b. per la vigilanza degli alunni all’ingresso, durante la permanenza e all’uscita dalla scuola;
  • indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle medesime, per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali, e per il coordinamento dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione;
  • stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi su proposta del Collegio dei Docenti;
  • approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.T.O.F., decide in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali;
  • stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.T.O.F, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione;
  • delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze, previste all’art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90;
  • esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal Dlgs. 275/1999 e dalla L. 107/2015.
Art. 2 - Organi Collegiali Sono Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo:
  • Il Consiglio di Istituto (triennale)
  • Il Collegio dei Docenti (annuale)
  • Il Consiglio di Classe, il Consiglio di Interclasse (annuale)
  • La Commissione Elettorale (biennale)
  • Il Comitato di Valutazione (triennale)
  • Organo di Garanzia
Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe e di Interclasse operano fra di loro in forma coordinata nei casi in cui esercitano competenze parallele, seppur con diversa rilevanza, in determinate materie.

La Commissione Elettorale nell’ambito delle sue competenze, si riunisce previa convocazione da parte del suo Presidente, tutte le volte che deve preparare i lavori derivanti dalle scadenze elettorali. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, in qualità di uditori, insegnanti, personale non docente, genitori ed altri interessati.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, ivi compresa la valutazione degli alunni, spettano al Consiglio di Classe e di Interclasse con la sola presenza dei docenti.

Art. 3 – Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore a cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere fatta per iscritto (via mail o posta) ai singoli membri dell’organo collegiale.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene redatto verbale scritto, firmato dal Presidente e dal segretario di ciascun organo, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 4 – Programmazione delle attività degli Organi Collegiali
Ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, trattando i diversi argomenti secondo le necessità. Il calendario delle riunioni relativo allo svolgimento delle attività funzionali all’insegnamento (art 29 CCNL 2007) è emanato dalla Dirigente entro il mese di ottobre. In caso di necessità la Dirigente può emanare un calendario provvisorio.

Art.5 – Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata e consequenziale con gli altri organi, che esercitano competenze parallele, con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art.6 – Prima convocazione del Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 3.

Art.7 – Elezioni del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto.
Elezione della Giunta esecutiva
Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso. L’elezione ha luogo con scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto, nella prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti, oppure la maggioranza relativa nella seconda votazione.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 416/74, il Consiglio, con unica votazione, elegge la Giunta Esecutiva, composta da un docente, un componente ATA, due genitori.
Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge anche la funzione di segretario della Giunta Esecutiva stessa.
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla seduta del Consiglio d’Istituto.

Art. 8 - Convocazione del Consiglio
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente. Lo stesso è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art. 9 – Relazione annuale
La Giunta del Consiglio redige, alla fine di ogni anno scolastico, una relazione sull’attività svolta che è oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del Consiglio, da effettuarsi entro il mese di ottobre dell’anno scolastico successivo.

Art. 10 – Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio, disciplinata dall’art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 416/74, deve avvenire mediante pubblicazione nel sito web dell’Istituzione, riportante il testo delle deliberazioni adottate. Il testo integrale viene conservato nell’apposito registro cartaceo.
La pubblicazione avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione rimane esposta per un periodo di almeno 10 giorni.
I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia delle deliberazioni è consegnata dal segretario del Consiglio al Dirigente Scolastico, che ne dispone la pubblicazione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Le modalità d’informazione all’utenza sull’organizzazione della scuola e sulle scelte pedagogico-didattiche sono pubblicate nel PTOF.
L’istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della legge 675 del 31.12.1996, del DLgs.196 del 30.06.2003 “Codice sulla protezione dei dati personali” tutela la privacy dei dati personali e del GDPR 25 maggio 2018, che saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli adempimenti richiesti all’esecuzione di obblighi di legge o di contratto ed in ogni caso trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità e tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.

Art. 11 – Elezioni contemporanee di organi di durata annuale
Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo entro il 31 ottobre con procedura semplificata, come da O.M. n. 251/91 e norme successive, invitando i genitori almeno 8 giorni prima. L’assemblea ha inizio 1 ora prima delle operazioni di voto, che hanno la durata di 2 ore.

Art. 12 – Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dall'art.7 del D.Lgs. 297/1994.
Il Dirigente Scolastico si incarica di dare esecuzione alle delibere del Collegio. Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 416/74 art. 4 terzultimo comma, nel rispetto delle ore previste dal piano annuale delle attività.

Art. 13 – Convocazione del Consiglio di classe e di interclasse
Il Consiglio di Classe e di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio si riunisce di norma ogni bimestre e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, rispettando il piano annuale delle attività.

Art.14 – Elezione e convocazione del Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti
Il Comitato per la Valutazione dei docenti è formato da tre docenti, due genitori e un membro esterno ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le modalità di funzionamento sono normate dal comma 129 dell'art. 1 della L. 107/2015 Il Comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione del merito dei docenti e compiere la revisione annuale.
Il Comitato, formato dalla componente docenti, integrato da un docente con le funzioni di tutor e presieduto dal Dirigente Scolastico, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

Art.15 – Organo di Garanzia
L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente, designato dal Collegio dei Docenti, e da due genitori, indicati dal Consiglio di Istituto. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.
L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249).
In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari.
Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese.
Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'Ordine del Giorno. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art.16 – Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee dei genitori organizzate dalla scuola o richieste dai genitori e dal comitato dei genitori
Le assemblee possono essere di classe e di interclasse, di plesso e di Istituto. Tali assemblee sono convocate direttamente dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti o su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe e di interclasse. I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe e di Interclasse possono riunirsi nei locali dell’Istituto, in orario extrascolastico, previa richiesta al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima, sottoscritta dalla maggioranza dei membri, con l’indicazione precisa dell’ordine del giorno, dell’orario e dell’eventuale presenza di figure estranee al comitato di plesso.

SCUOLA PRIMARIA

Art. 17 – Iscrizioni degli alunni
Le iscrizioni degli alunni, obbligati alla frequenza della classe prima, si effettuano secondo le modalità ed il calendario emanati dal MIUR. Per l’a.s. 2019/2020 hanno l’obbligo di iscriversi i bambini che compiono sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2019 L’art. 6 del D. Lgs. 59/04 prevede inoltre la facoltà per le famiglie di chiedere l’iscrizione anticipata del proprio figlio che compia gli anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Il MIUR invita le famiglie che compiono questa scelta a chiedere preventivamente il parere delle insegnanti della scuola dell’infanzia.

Art.18 – Formazione delle classi
La formazione delle classi è effettuata secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti: eterogeneità di genere, età e maturazione. Il Dirigente Scolastico dispone l’assegnazione degli insegnanti alle classi ed i relativi ambiti di competenza disciplinare, avendo cura, di norma, di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando ove possibile, un’opportuna rotazione nel tempo.

Gli eventuali alunni ripetenti e quelli che si iscrivono nel corso dell’anno scolastico, sono distribuiti nelle diverse sezioni, considerate le situazioni e consultati gli insegnanti interessati. Criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria:
  • scelta del tempo scuola;
  • equilibrio numerico fra le classi (nel rispetto della capienza dell’aula);
  • equilibrio maschi e femmine;
  • presenza di alunni con disabilità;
  • alunni con difficoltà di comportamento e/o di apprendimento;
  • indicazioni della scuola dell'infanzia negli incontri di continuità;
  • richiesta della famiglia in merito alla scelta di un compagno (purché la scelta risulti reciproca).
  Criteri di precedenza nell’iscrizione In caso di impossibilità ad accogliere tutti gli alunni che presentano la domanda di iscrizione, si applicano i seguenti criteri per l’individuazione delle precedenze:
  • presenza di un fratello frequentante lo stesso istituto;
  • residenza;
  • domicilio di un parente;
  • età anagrafica.

Art.19 - Orario di funzionamento
L’orario di funzionamento della scuola primaria viene approvato annualmente dal Consiglio nel rispetto della normativa vigente. Per l’a.s. 2019-2020 verrà rispettato il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30.

Il sabato non si svolge attività didattica.

Art.20 – Richiesta trasferimento di plesso
Non si autorizzano cambiamenti di classe/sezione o trasferimenti da un plesso all’altro durante l’anno o al termine dell’anno; è necessario produrre per iscritto tale richiesta prima dell’inizio dell’anno scolastico.
L’eventuale spostamento resta a discrezione del Dirigente scolastico, che ne valuta la fattibilità dopo aver ascoltato i Consigli di Interclasse e aver considerato tutti gli aspetti didattico-organizzativi.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Art.21 – Iscrizione degli alunni
Le iscrizioni degli alunni, obbligati alla frequenza della classe prima, si effettuano secondo le modalità ed il calendario emanati dal MIUR.

Criteri di precedenza nell’iscrizione In caso di impossibilità ad accogliere tutti gli alunni che presentano la domanda di iscrizione, si applicano i seguenti criteri per l’individuazione delle precedenze:
  • presenza di un fratello frequentante lo stesso istituto;
  • residenza;
  • domicilio di un parente.

Art.22 – Formazione delle classi
Tramite appositi incontri di continuità tra gli insegnanti dei due ordini di scuola (primaria e secondaria di I grado), si acquisiscono dati ed informazioni utili per formare classi/sezioni equilibrate ed eterogenee. Gli eventuali alunni ripetenti e quelli che si iscrivono nel corso dell’anno scolastico, sono distribuiti nelle diverse sezioni, considerate le situazioni e consultati gli insegnanti interessati.
Criteri per la formazione delle classi prime della scuola secondaria di I grado:
  • scelta del tempo scuola;
  • richiesta della seconda lingua;
  • equilibrio numerico fra le classi (nel rispetto della capienza dell’aula);
  • equilibrio maschi e femmine;
  • presenza di alunni con disabilità;
  • alunni con difficoltà di comportamento e/o di apprendimento;
  • richiesta della famiglia in merito alla scelta di un compagno (purché la scelta sia reciproca).

Art.23 – Orario di funzionamento
La scuola secondaria di I grado offre la possibilità di due moduli orari:
  • modulo a tempo normale (30 ore): dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00;
  • modulo a tempo prolungato (36 0re): lunedì, martedì, giovedì dalle ore 8:00 alle 16:00, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00;
  • sabato non si effettua attività didattica.

Art. 24 - Richiesta trasferimento di plesso o di modifica modulo orario
Non si autorizzano cambiamenti di classe/sezione, di modulo orario e trasferimenti da un plesso all’altro durante l’anno o al termine dell’anno; è necessario produrre per iscritto tale richiesta prima dell’inizio dell’anno scolastico. L’eventuale spostamento resta a discrezione del Dirigente Scolastico, che ne valuta la fattibilità dopo aver ascoltato il Consiglio di Classe e aver considerato tutti gli aspetti didattico-organizzativi.

Art.25 - Ingresso e accoglienza
Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola, dove vengono accolti dai docenti nell’atrio o nelle classi, secondo le disposizioni previste nei singoli plessi.

Art.26 - Comunicazioni scuola – famiglia
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado devono portare quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale che sono il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.

Art.27 - Ritardi e assenze
I ritardi verranno annotati sul registro cartaceo o elettronico e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite diario o libretto personale. Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un breve lasso di tempo comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite libretto personale e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. Dopo il terzo giorno in cui l’assenza non viene giustificata, verrà considerata “assenza ingiustificata”.

Art.28 - Uscite anticipate
Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola.
L’alunno dovrà essere prelevato personalmente da un genitore, ma è possibile delegare per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento.

Art.29 - Esoneri
Gli alunni che per motivi di salute non possano seguire le lezioni di Scienze Motorie e Sportive per l’intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore e, a richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività pratica prevista.
L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l’alunno non è esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.

Art.30 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico
Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Al cambio dell’ora di lezione non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi.

Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con l’autorizzazione di un insegnante e sotto il controllo di un collaboratore scolastico che ne assume la responsabilità.

Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei cortili, gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo le regole vigenti nei plessi dell’Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo.

Art.31 - Norme di comportamento
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.

Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.

Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni.

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore, tuttavia, dietro esplicito consenso dell’insegnante, è permesso portare apparecchiature elettroniche che possano risultare utili durante l’attività didattica.
La cura e la tutela di tali apparecchiature sono a carico dell’alunno, sia in classe, sia durante le uscite dalla stessa, qualora sia necessario portarle con sé.
La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali danni, smarrimenti o sottrazioni.

Cfr. Allegato C Codice disciplinare alunni
Art.32 - Ingresso e accoglienza
I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c 5).

Art.33 - Compilazione registri
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe cartaceo o elettronico gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare l’avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente Scolastico e l’assenza verrà considerata “ingiustificata”.

In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il docente dovrà annotare l’uscita sul registro elettronico di classe e accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore stesso o da persona delegata per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento.

I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado devono indicare con tempestività sul registro elettronico personale e di classe le verifiche assegnate e gli argomenti svolti.

Art.34 - assistenza e vigilanza in orario scolastico
Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e, comunque, solo in caso di improrogabile necessità.

Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni dei coordinatori di plesso. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati agli alunni in posizione strategica in modo tale da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo. Se un docente con turno di assistenza dovesse essere assente, il docente supplente si farà carico anche del turno di assistenza.

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il personale ausiliario.

Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore scolastico.

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti e ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento.

I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni prima di iniziare lo spostamento che è disciplinato dalle indicazioni fornite dai coordinatori di plesso.

Il funzionamento della mensa è interno all’orario scolastico e fa parte delle attività educative. Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza le classi. Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo un intervento di educazione alimentare e sociale.

Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, gli alunni sono impegnati in esperienze libere od organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni.

Gli insegnanti concorderanno regole per l’attività e l’uso sicuro dei giochi, arredi esterni, panchine presenti nei cortili delle scuole nel rispetto delle istruzioni fornite con la circolare in materia di sicurezza.

Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. Gli alunni che fruiscono del trasporto tramite scuolabus, qualora il mezzo non sia ancora disponibile, rimangono nello spazio di pertinenza della scuola sotto il controllo del collaboratore scolastico preposto.

Art.35 - Norme di comportamento
I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D.lgs 5 agosto 2009, n. 106).

Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10).

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri richiesti dalle famiglie.

Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro o pubblicati sul sito istituzionale della scuola si intendono regolarmente notificati.

I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come indicato dal C.M. 25 agosto 1998, n. 362.

Cfr. Allegato F Codice disciplinare docenti
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di prendere visione del PTOF e di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità (allegati A e B).

Art.36 - Uscita autonoma da scuola degli alunni
I genitori, mediante la compilazione di un apposito modulo, possono richiedere all’Istituto, di autorizzare l’uscita autonoma del proprio figlio da scuola per raggiungere l’abitazione o altro luogo preventivamente definito e comunicato nell’ambito di un progetto di responsabilizzazione educativa.

Il Consiglio di Classe esprime una propria valutazione in merito alla richiesta fatta dai genitori, tenendo conto di fattori specifici, quali le condizioni e il contesto territoriali e ambientali, l’età e il grado di maturazione dell’alunno.

Il Dirigente Scolastico, sulla base del parere raccolto, potrà autorizzare o meno l’uscita autonoma.

Nel caso in cui la richiesta venga accolta il dovere di vigilanza da parte del personale scolastico cessa nel momento in cui l’alunno lascia l’area di pertinenza della scuola.

In caso di emergenza o di uscita fuori orario, anche l’alunno in possesso di autorizzazione dovrà essere prelevato da un genitore o da un adulto fornito di delega.

L’autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento a seguito di episodi o eventi che facciano venire meno i requisiti richiesti.

Art.37 - Accesso dei genitori ai locali scolastici
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate.

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti.

Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti, i minori che accedono ai locali scolastici devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale dell’Istituto.
Art.38 - Ricevimento genitori

Scuola primaria
Gli insegnanti ricevono i genitori nei giorni e nelle ore programmate all’inizio dell’anno scolastico, (calendario attività) secondo l’avviso pubblicato nel sito web della scuola. Gli insegnanti organizzano i colloqui per appuntamenti individuali. Colloqui per esigenze particolari potranno avvenire anche in altri momenti dell’anno, su richiesta degli insegnanti o dei genitori su appuntamento.

Scuola secondaria di primo grado
Gli insegnanti ricevono i genitori su appuntamento, secondo il calendario visibile sul sito web dell’Istituto “Spazio famiglie”, due settimane al mese in orario antimeridiano e due volte all’anno in orario pomeridiano. E’ possibile richiedere ai docenti ulteriori colloqui, attraverso richiesta scritta su diario.

E’ vietato ricevere i genitori nelle classi durante le ore di lezione.

Art.39 - Orari dell’ufficio di segreteria
L’orario dell’ufficio di Segreteria deve tenere presenti le esigenze degli insegnanti e dei genitori con apertura pomeridiana adeguata, al fine di garantire l’accesso al personale ed agli utenti. Gli orari sono disponibili sul sito della scuola.
Art.40 – Accesso di estranei ai locali scolastici
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per visionare gli atti esposti durante le ore di apertura della scuola, può accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico e di Segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.

I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.

Art.41 – Rischio ed emergenza
Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto con il compito di controllare che non vi siano impedimenti in caso di emergenza e di coordinare le simulazioni di uscita in emergenza.

Art.42 – Obblighi dei lavoratori
Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni e/o omissioni, come normato dal D.Lgs 81/2008, art.18.

Art.43 – Sicurezza degli alunni
La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:
  • rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio;
  • controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi che aperti;
  • stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
  • applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella didattica/uscita;
  • programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
  • valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
  • porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;
  • non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
  • porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
  • richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.
Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve:
  • svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
  • tenere chiuse e controllate le uscite;
  • controllare la stabilità degli arredi;
  • tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso;
  • custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;
  • pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
  • non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.


Art.44 – Adempimenti in caso di infortunio di alunni
In caso di improvviso malore o di infortunio anche lievi, l’insegnante è tenuto ad avvisare comunque i genitori dell’accaduto e a verificare che non vi siano complicazioni successive. Se l’infortunio determina l’esigenza di un ricovero al Pronto Soccorso, l’insegnante deve procedere come segue:
  • chiamare la famiglia dell’alunno perché ne sia immediatamente informata e, se possibile, perché uno dei genitori provveda personalmente al ricovero;
  • se i genitori sono irreperibili, si chiama il 118.
Se l’infortunio è gravissimo, al fine di evitare perdite di tempo che potrebbero risultare dannose, è necessario contattare il 118 per richiedere l’invio di un’autoambulanza; del fatto vanno avvisati immediatamente i genitori.

Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente Scolastico e a presentare una relazione sull’accaduto, indicando i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il giorno, l’ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la propria collocazione spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della vigilanza. Analogamente, deve avvisare i genitori dell’alunno infortunato circa la necessità di consegnare (il più presto possibile e comunque non oltre 48 ore dall’accaduto) la documentazione medico-ospedaliera relativa all’infortunio.

La normativa vigente (art. 54 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965) in materia di infortuni occorsi agli alunni durante le attività scolastiche, qualora la prognosi medica superi i 3 giorni prevede l’obbligo da parte della scuola, di denuncia dell’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore. Si constata che la maggiore incidenza di infortuni si verifica nel corso delle attività di Educazione Fisica e spesso gli alunni non evidenziano al docente, prima del termine delle lezioni, sintomi di malessere o di lesioni, sintomi che talvolta si manifestano al rientro a casa per cui si rende necessaria una visita al Pronto Soccorso (possibilmente entro 12 ore dall’infortunio).

Qualora si verifichino tali circostanze i genitori sono invitati ad avvertire la scuola con tempestività e a presentare alla Segreteria, entro la mattinata successiva al giorno dell’infortunio, il certificato medico (rilasciato dal Pronto Soccorso) con l’indicazione della prognosi. In caso contrario la scuola si troverebbe nell’impossibilità di venire a conoscenza di quanto accaduto e di conseguenza non potrebbe ottemperare alle disposizioni normative vigenti.

I genitori sono altresì invitati ad accertarsi che nel referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso sia specificato che l’infortunio è occorso a scuola durante l’orario di lezione (in caso contrario sia l’Assicurazione che l’I.N.A.I.L. considererebbero il caso non di propria pertinenza). Si rende noto, a tal proposito, che in Segreteria è a disposizione delle SS.LL la Polizza dell’Assicurazione contro gli infortuni e la Responsabilità Civile verso terzi. Se un alunno si fa male lievemente, si deve ricorrere ad opportuni medicamenti utilizzando i medicinali contenuti nell’apposita cassetta, di cui ogni plesso deve essere dotato. In caso di perdite di sangue, è necessario utilizzare sempre i guanti usa e getta, far pulire sanitari e pavimenti con disinfettante (alcool o candeggina).

I docenti dovranno essere a conoscenza di eventuali casi di allergie (o di eventuali altri problemi particolari relativi alle condizioni psico-fisiche degli alunni); agli alunni che hanno allergie alimentari certificate, qualora usufruiscano del servizio mensa, dovrà essere garantito un menù adeguato.

Si riportano in sintesi gli obblighi in caso di infortunio: Obblighi da parte dell'infortunato:
  • dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci;
  • far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;

    Obblighi da parte del docente:
  • prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
  • far intervenire l'autoambulanza ove necessario;
  • avvisare i familiari;
  • accertare la dinamica dell'incidente;
  • stilare urgentemente la relazione sul modulo interno appositamente predisposto e consegnarlo al Dirigente Scolastico.

Obblighi da parte della segreteria
    assumere a protocollo la dichiarazione e relazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito all'infortunio per la pratica di denuncia che prevede l’invio tramite SIDI a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. e all'assicurazione; assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione medica prodotta per l’attivazione della procedura di denuncia all’INAIL e all’assicurazione con la nuova procedura on-line tramite SIDI.
In caso di prognosi fino a tre giorni va inviata la sola comunicazione dell’infortunio all’ INAIL, se la prognosi supera i tre giorni va effettuata la denuncia. In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento. Le stesse modalità devono essere seguite in caso di infortuni durante visite guidate o viaggi di istruzione.

Art.45 – Somministrazione di farmaci

Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti:
    dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria. richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.
Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312).

Art.46 – Alimenti a scuola
La scuola si ispira ai principi di sana educazione alimentare, nell'ottica della tutela della salute e della promozione dei corretti e sani stili di vita. Il pranzo e la merenda vengono distribuiti dalla mensa scolastica presente in ogni plesso, secondo criteri di qualità stabiliti dai dietisti del Comune di Roma. L'educazione alimentare viene intesa come proposta educativa, continuativa e integrata a partire dalla scuola primaria.

Per motivi di sicurezza, in occasioni di eventi speciali in classe, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola.

Art.47 – Divieto di fumo
È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole”, co. 1, il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Al co. 2 viene vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52 co. 20 della L. 448/2001, dall’art. 189 della L. 311/04, dall’art. 10 della L. 689/1981, dall’art. 96 del D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo precise modalità che verranno comunicate ai contravventori. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l’infrazione della norma e la sanzione amministrativa.

Art.48 – Uso del telefono
Si rimanda al regolamento specifico.

L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di malessere alla famiglia.

L’utilizzo del telefono cellulare a scuola è vietato. Cfr. Allegato L Regolamento per l’utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili a scuola
Art.49 – Uso dei laboratori e delle aule speciali
I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di curare l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature.

I docenti interessati concorderanno con i colleghi i tempi di utilizzo da parte delle classi.
In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il docente di turno è tenuto ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente al Dirigente Scolastico per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.
Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.

L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato.
L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Cfr. Allegato H Regolamento utilizzo dei laboratori

Art.50 – Sussidi didattici
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

Art.51 – Diritto d’autore
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art.52 – Uso esterno della strumentazione tecnica
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico e va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile.
Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna ed eventuali segnalazioni di danno.

Art.53 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).

È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti e di associazioni culturali. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
Per gli alunni si prevede di:
  • distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;
  • autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali;
  • autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art.54 – Assemblee sindacali e sciopero
In caso di assemblea sindacale, su comunicazione del Dirigente Scolastico, i docenti devono comunicare (tramite avviso scritto sul diario, che va controfirmato da almeno un genitore per presa visione) la durata e l’orario preciso di interruzione delle lezioni, con la relativa motivazione.

Il Dirigente Scolastico, a seconda delle adesioni, può apportare degli adattamenti di orario o di utilizzo del personale docente: può modificare la collocazione oraria delle lezioni, può sostituire il docente che partecipa all’assemblea con un collega a disposizione o che deve recuperare ore di permesso. In caso di sciopero la Scuola deve garantire:
    il diritto di sciopero di chi intende scioperare; il diritto/dovere alla prestazione del servizio di chi non intende scioperare; il servizio di vigilanza per tutti gli alunni comunque presenti nella scuola per il tempo necessario per le telefonate alle singole famiglie per il ritiro degli alunni stessi. Adempimenti precedenti lo sciopero.
Firma per presa visione (obbligatoria) della “nota informativa di sciopero”:
adesione allo sciopero da esprimere facoltativamente: chi intende fornire tale comunicazione può utilizzare l’apposito modulo. Il giorno dopo la riconsegna della nota di cui al punto precedente, l’Ufficio di Dirigenza valuterà l’entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme di erogazione del servizio.

Il fiduciario si assicura che i docenti provvedano ad informare le famiglie con avviso scritto almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.

I docenti sono tenuti a consegnare o a far trascrivere sul diario degli alunni la comunicazione dello sciopero e ad accertarsi che tutti gli alunni abbiano fatto firmare l’avviso o riconsegnato la ricevuta segnalando alla Scuola eventuali rilevanti riscontri mancanti.

Il giorno dello sciopero, l’organizzazione del servizio, sarà curata dall’insegnante fiduciario (se non scioperante) o dall’insegnante più anziano presente. Tale insegnante avrà cura di:
  • provvedere alla vigilanza sugli alunni presenti utilizzando il personale docente nei limiti dell’orario di servizio. Nessun alunno, in ogni caso, potrà essere abbandonato a se stesso, o allontanato dalla scuola se non è accompagnato da genitori o da persona delegata, perciò l’insegnante in caso di necessità dovrà telefonare alle singole famiglie per il ritiro degli alunni stessi;
  • comunicare, entro le ore 9.00, alla Segreteria i nominativi del personale in servizio.


Art. 55 – Concessione uso dei locali e delle attrezzature scolastiche
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione delle scuole come centro di promozione culturale, sociale e civile.

Il Consiglio di Istituto autorizza l’utilizzo degli edifici e delle attrezzature, dopo un’attenta valutazione delle modalità, delle finalità e dell’affidabilità di chi ne richiede l’uso. L’uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche (anche nel periodo estivo e fuori dall’orario scolastico) è disciplinato dal comma 4 dell’art. 96 D.L.vo 297/94 che dispone: “Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto”.
L’occupazione sporadica dei locali può essere autorizzata dal Dirigente.

Al Dirigente Scolastico è riservata facoltà di controllo della valenza formativa e degli aspetti organizzativi delle attività che si svolgono nei locali scolastici.

Art. 56 - Collaborazioni esterne
Ogni intervento integrativo in orario scolastico deve assumere carattere di consulenza per gli insegnanti.
Gli insegnanti di classe possono avvalersi della collaborazione di genitori o di personale specializzato nelle attività tecnico-didattiche, coerente con le scelte curricolari e progettuali, informandone preventivamente il Dirigente Scolastico.

Art. 57 - Visite guidate e viaggi d’istruzione (CM 14 Ottobre 1992, 291)
Le visite guidate, i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche e i sopralluoghi presuppongono una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità. Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa predisposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della Scuola.
I viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e educativi della scuola, quindi, si suggerisce la predisposizione di materiale didattico che consenta un’adeguata preparazione preliminare del viaggio, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

Ai sensi del D.L. 297/94 spetta al Consiglio di Istituto, utilizzando gli orientamenti programmatici del Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione e del Collegio dei Docenti, deliberare tali iniziative. Le delibere del Consiglio di Istituto contenenti tutti gli elementi e la documentazione prevista dalla normativa vigente, debbono essere acquisite con un congruo anticipo rispetto alla data di partenza. Acquisito quanto premesso il Dirigente Scolastico approva per iscritto l’effettuazione dell’itinerario proposto e deliberato dal Consiglio di Istituto.

Cfr. Allegato G Regolamento Viaggi d’Istruzione e Uscite Didattiche
Art.58 – Trattamento dei dati personali
La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, dati personali identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari relativi agli alunni e ai famigliari ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

All’inizio di ogni anno scolastico viene fornita un’informativa scritta ai genitori sulle modalità del trattamento e conservazione dei dati, e della loro protezione. I dati possono essere trattati in relazione agli adempimenti connessi alla funzione istituzionale della scuola e conservati secondo le modalità contemplate nel Decreto M.P.I. n.305 del 7/12/2006.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; responsabile della vigilanza circa l’applicazione delle misure di protezione è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici, a loro volta tenuti alla riservatezza, in relazione ad attività previste dalla normativa e nell’espletamento di compiti istituzionali.

In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il preventivo consenso scritto degli interessati. Al soggetto titolare dei dati vengono riconosciuti i diritti definiti dal D. Lgs n. 196/2003.

Art.59 – Norme finali
Il Consiglio di Istituto decide in merito a proposte di modifica al presente regolamento, con deliberazione votata a maggioranza assoluta dei componenti eletti presenti.

Copia del presente documento sarà portata a conoscenza di famiglie, docenti e non docenti attraverso la pubblicazione nel sito web della scuola.

Per tutto ciò che non è trattato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 60 - Privacy
Il dirigente assegna annualmente ad un tecnico qualificato l’incarico di Responsabile Protezione Dati DPO (Data Protection Officier) con il compito di garantire che i diritti e le libertà degli interessati non siano pregiudicati dalle operazioni di trattamento effettuate, come previsto dalla nuova normativa europea.

 

 

 

 

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